Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Disposizioni a favore della famiglia)
1. Al fine di fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 730 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 430 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2023.