Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Accredito figurativo per madri lavoratrici)
1. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.