Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non sarà più erogato. Le somme di cui al comma 1 non ancora erogate saranno versate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6.