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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.92. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.92.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 350 milioni di euro per l'anno 2021.

ex 8.038.