Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo di sostegno alla natalità)
1. Al fine di contrastare il fenomeno del crollo delle nascite, particolarmente aggravato dalla crisi ingenerata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, la dotazione del Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.