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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.912. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.912.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure a sostegno della maternità)

  1. Al fine di sostenere la maternità e la natalità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato ad erogare contributi alle famiglie con figli per l'acquisto di culle, passeggini e attrezzature per la prima infanzia. I contributi di cui al presente anno sono destinati ai figli nati a decorrere dal 1o gennaio 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.
  2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, alle famiglie con figli è altresì destinato un reddito d'infanzia, consistente in un contributo giornaliero di 10 euro per ogni figlio nato dal 1o gennaio 2021, fino al raggiungimento della maggiore età, per i redditi familiari annui inferiori a 30.000 euro netti. Le modalità di erogazione del reddito d'infanzia sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ex 64.018.