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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.91. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.91.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione imposte fabbricati inagibili terremoto Centro Italia)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021».
  2. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».
  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 4 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 e all'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 8.08.