stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.901. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.901.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 63.026.