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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.860. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.860.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione ai caregiver familiari, in possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1, di un assegno annuale unico, il cui importo è rideterminato annualmente ai sensi del comma 1-septies.

  1-ter. L'assegno di cui al comma 1-bis ha natura indennitaria, è strettamente personale ed è corrisposto al caregiver familiare, a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito o degli assistiti.
  1-quater. I decreti di cui al comma 1-bis prevedono:
   a) l'individuazione dell'organismo che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, stabilisce le modalità di individuazione e di nomina del caregiver familiare, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai fini della valida presentazione della domanda di cui al comma 3 per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 2 nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare, utile alla definizione e all'attivazione di altre misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei caregiver familiari;
   b) l'individuazione dell'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati del contesto socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili ad attuare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);
   c) la definizione della procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dai dati di cui alla lettera b) necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del caregiver familiare, da svolgere dopo la presentazione della domanda di cui al comma 3 a seguito della quale, mediante la formazione di una graduatoria basata anche sull'effettiva attività di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare nei confronti dell'assistito o degli assistiti, lo stesso è ammesso all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 o alle altre misure di sostegno individualizzate, soggette a revisione periodica;
   d) la definizione delle altre misure di sostegno individualizzate che possono essere destinate al caregiver familiare anche se esso non sia stato ammesso all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 per carenza di uno o più requisiti.

  1-quinquies. L'assegno di cui al comma 1-bis, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno.
  1-sexies. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, allo svolgimento delle attività a esso demandate dai decreti di cui al comma 1-bis, alla ricezione delle domande di cui al comma 3, alla comunicazione agli interessati relativa all'accoglimento o al diniego delle domande, all'erogazione dell'assegno di cui al comma 1-bis o, in caso di diniego, alla comunicazione agli interessati relativa all'accesso alle altre misure di sostegno individualizzate.
  1-septies. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'assegno di cui al comma 1-bis, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di cui al comma 3 accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 30 novembre di ciascun anno, è determinato l'importo dell'assegno di cui al comma 2, sulla base del monitoraggio di cui al primo periodo del presente comma, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte al 31 ottobre dell'anno di riferimento e di quelle presentate e accolte dal 1o novembre al 31 dicembre dell'anno precedente.

ex 59.24.