stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.858. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.858.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione degli interventi legislativi richiamati al comma 1, è riconosciuto, a un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita, un contributo pari a 600 euro per il mese di gennaio 2021 e, comunque, per ciascun mese sino al termine dello stato di emergenza. Per i caregiver familiari che assistono una persona minorenne nelle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, il contributo di cui al primo periodo è maggiorato del 40 per cento.

  1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento del valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  1-quater. I contributi di cui al comma 1-bis sono erogati dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-ter, nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 59.14.