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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.851. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.851.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Rifinanziamento del Fondo per i caregiver familiari e concessione di un contributo unico annuale)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Cov-Sars-2 (COVID-19), nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data di entrata in vigore della presente legge con la persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presenti disturbi dell'età evolutiva o che sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda degli interessati da inoltrarsi entro il 30 giugno di ciscun anno solare di cui al comma 1, all'Istituto medesimo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti soggettivi da questi definiti sulla base di quanto disposto al comma 1. Il contributo di cui al precedente periodo, è corrisposto agli aventi diritto secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte dell'INPS ed è determinato dividendo la somma annualmente disponibile sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per il numero delle domande validamente pervenute che previa verifica dei requisiti soggettivi del richiedente.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  5. Per le finalità del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 20 della presente legge.

ex 59.26.