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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.846. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.846.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
  2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2021 – 20.000.000;

  2022 – 50.000.000;
  2023 – 50.000.000.

ex 58.021.