Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Al fine di sostenere il diritto allo studio delle studentesse madri, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le regioni possono riconoscere l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale alle studentesse regolarmente iscritte ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, in stato di gravidanza, per il numero minimo di un anno accademico e non oltre il quarto anno successivo alla certificazione dello stato di gravidanza.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 94.