Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sopprimere il comma 3 e sostituirlo col seguente:
«3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente.».