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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.789. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.789.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ex 51.010.