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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.770. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.770.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. All'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
   c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
   d) la lettera a) del comma 14 è soppressa;
   e) al comma 17, lettera e), le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.

ex 47.011.