Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 47, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.