Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)
1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1o febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 184.