Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Misure di sostegno alle PMI)
1. All'articolo 13, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, lettera m) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: «30.000» è sostituita dalla seguente: «50.000»;
b) le parole: «120 mesi» sono sostituite con le seguenti: «30 anni».
2. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.