Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Fondo per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 400 milioni di euro, per la concessione di contributi a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa ammissibile per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle reti di impresa. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.