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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.672. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.672.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 400 milioni di euro, per la concessione di contributi a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa ammissibile per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle reti di impresa. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

ex 41.063.