Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)
1. L'articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020».
2. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «9 mesi» sono sostituite con le seguenti: «18 mesi».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.