Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Promozione del lavoro agricolo)
1. Al comma 1 dell'all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel limite di 2000 euro per l'anno 2020», sono inserite le seguenti: «e di 2000 euro per l'anno 2021».
Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per l'anno 2021.