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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.616. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.616.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

  1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
  2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.
  3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.
  4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.
  5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.
  6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.
  8. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 200.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: 8.000 con la seguente: 7.400 e la parola: 7.000 con la seguente: 6.400.

ex 38.03.