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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.606. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.606.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga e rafforzamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. Al fine di ampliare l'efficacia del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire la parola «limitatamente» con le seguenti: «per il» e dopo le parole «9 marzo 2020» aggiungere le parole «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021»;
   b) ai commi 1 e 6 sostituire le parole «45 milioni» con le seguenti: «500 milioni»;
   c) sopprimere il comma 5.
   Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 36.014.