Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Esenzione IRAP per le imprese del settore turistico-alberghiero e termali)
1. Per le imprese dei settori turistico-alberghiero e termale il versamento degli acconti e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 non è dovuto.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.