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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.580. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.580.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

  1. Al fine di favorire l'implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica, è riconosciuto alle aziende che investono nella riconversione produttiva, per gli anni dal 2021 al 2023, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla produzione di idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 35.034.