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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.577. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.577.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure a sostegno di start-up e PMI innovative)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati possono chiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a tre anni, nel caso in cui intendano costituire una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero svolgere attività manageriali presso le medesime imprese.
  2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1 il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo non è computato ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può versare i relativi contributi, calcolati in base alla disciplina in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione.
  3. I contratti collettivi di lavoro individuano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo il periodo di congedo di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo.
  5. Ai datori di lavoro privati, titolari di start-up innovative, di PMI innovative, di FVC o di fondi promossi da incubatori certificati italiani o da angel network, che, a decorrere dal 1o gennaio 2021, assumono lavoratori che non hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro annui per ciascun lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  6. L'esonero di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e di quelle relative a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.
  7. L'esonero di cui al comma 5 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
  8. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da angel network o in società di investimento.
  9. Gli enti e i fondi di cui al comma 8 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 8.
  10. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 8 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative.
  11. All'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato, prima che siano trascorsi due anni. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti prima di tale termine, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «non concorrono alla formazione del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi,»;
   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016, e agli strumenti finanziari emessi dai medesimi organismi e società che investono prevalentemente in PMI innovative.

  12. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono compresi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono, direttamente o indirettamente, almeno il 51 per cento del valore degli attivi in società non quotate su mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing) o di sviluppo del progetto d'impresa (expansion financing)»;
   c) al comma 3, la lettera c) è abrogata;
   d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 15 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di sessanta mesi».

  13. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), possedute da almeno quattro anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti alle medesime lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui ai citati articoli 5 e 73, comma 1, lettera a), che sono start-up innovative ai sensi della normativa vigente, mediante conferimenti iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle medesime. L'esenzione si applica esclusivamente per gli importi delle plusvalenze in relazione ai quali non si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

  14. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società che acquisiscono imprese che sono o sono state start-up innovative o PMI innovative è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore dell'acquisizione, per un importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro.
  15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 15.
  16. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
   b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
   c) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. A decorrere dall'anno 2021, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi dalle start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, piccole o medie imprese innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 3.000.000 per le persone fisiche e di euro 6.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali».

  17. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.
  18. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, non concorrono alla formazione del reddito imponibile gli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.
  19. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione.
  20. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 70 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o di PMI innovative.
  21. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 90 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o di PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.
  22. Le imprese che investono in FVC ovvero costituiscono un fondo di CVC possono dedurre il 70 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei tre periodi d'imposta successivi.
  23. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «218. Le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 50 al 60 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate dal 50 per cento al 60 per cento».

  24. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi da 17 a 21 del presente articolo e di cui al comma 7-ter dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 218 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall'articolo 9 della presente legge, nonché gli incentivi di cui all'articolo 29-bis del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e al comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, si applicano anche agli incubatori certificati.
  25. Il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 2023, destinati a interventi per incentivare lo sviluppo di start-up innovative.
  26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le tipologie di interventi da attuare mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 25.
  27. Alla copertura degli oneri e delle mancate entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e, quanto ai commi 14 e 25, in 200 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 35.014.