Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)
1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1 le parole: “Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle parole: “Una quota pari a complessivi 75 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4”;
b) al comma 2 le parole: “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze”».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2021 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.