Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con provvedimento del direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato provvedimento; detto provvedimento individua anche azioni mirate di verifica.».