Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)
1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono aggiunte le seguenti: «e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011».
2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.