Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
«12-ter. Fino al 30 giugno 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m) ed n), del presente articolo in favore di imprese operanti nel settore ATECO R 92 e R 93 aderenti ad un circuito riconosciuto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»