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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.555. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.555.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Rateizzazione del debito fiscale e contributivo generatosi negli anni 2020 e 2021 )

  1. Limitatamente all'anno 2021, l'Agenzia delle entrate concede al contribuente che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dall'emergenza sanitaria in atto, la rateizzazione delle somme dovute, se imputabili agli anni 2020 e 2021, sino ad un massimo di duecento quaranta mesi, secondo la modalità previste dall'articolo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La misura si applica altresì alle somme iscritte a ruolo affidate all'agente della riscossione, se riferite a imposte o contributi relativi agli anni 2020 e 2021. Ai procedimenti di rateizzazione di cui al presente comma, che sono avviati su istanza del contribuente medesimo, non si applicano more, sanzioni o aggi. Si applica il tasso d'interesse legale.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alla procedura per la presentazione e l'accoglimento delle istanze, all'individuazione dei casi in cui è ammesso l'accesso al beneficio, dei casi in cui esso è escluso o il contribuente debba prestare garanzia, nonché dei casi di perdita del beneficio.
  3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo nel limite di 800 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   b) quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

ex 34.025.