Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.