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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.54.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per le assunzioni di persone con disabilità)

  1. Al fine di incentivare la politica del lavoro per persone con disabilità, in attuazione a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è riconosciuto l'esonero contributivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento nel limite massimo dell'importo di 10.000 euro annui.
  2. Il beneficio previsto dal comma 1, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto allo Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 10 mila per ciascuno degli anni 2021 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

ex 5.011.