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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.493. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.493.

  Al comma 1, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2029 inserire le seguenti: anche alle aree interne delle zone di montagna e di collina del territorio nazionale,.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
   b) sostituire la rubrica: Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud con la seguente: Agevolazione contributiva per l'occupazione.

ex 27.7.