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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.490. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.490.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di riordino per i centri autorizzati di assistenza fiscale)

  1. L'articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
   1. Il comma 591 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
   2. Il comma 3 dell'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è abrogato.
   3. Il comma 1 dell'articolo 38, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è sostituito dal seguente:
  “1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:
   a) 16,90 euro, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefìci;
   b) 17,70 euro, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
   c) 18,30 euro, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.”».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.

ex 26.049.