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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.468. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.468.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Voucher digitalizzazione PMI)

  1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle PMI e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10 mila, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultra larga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette PMI.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore « de minimis».
  3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste dai pertinenti regolamenti.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 460 milioni di euro. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
  5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziate da apposito Programma operativo nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 460 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 25.012.