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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.452. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.452.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rinnovo dello strumento della cambiale agraria)

  1. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: «la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.», sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2021. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ex 21.0120.