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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.444. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.444.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani)

  1. È istituito un Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 che sarà erogata dal Ministero stesso, in base all'impatto economico documentabile subito in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All'ammontare necessario per la costituzione di detto fondo si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte del prelievo unico erariale di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e destinato al settore per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 21.057.