stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.433. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.433.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli operatori dei settori economici che hanno subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia «COVID-19», sono riconosciuti, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, ivi incluse quelle florovivaistiche, apistiche e vitivinicole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le filiere agroalimentari.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 21.042.