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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.432. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.432.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da danni eccezionali gelate nella regione Emilia-Romagna)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna, che hanno subito danni dall'eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole emiliano romagnole, danneggiate dall'eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale –interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 21.058.