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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.416. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.416.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera per il settore agroalimentare ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, con una durata temporale di almeno quattro anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2021, nel limite di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2022 e 2023, nel limite di 5 milioni di euro in ragione d'anno, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

ex 21.64.