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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.361. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.361.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i seguenti codici ATECO 01.19.00, 32.99.9, 46.22, 46.22.00, 47.76.10, 74.10.90, 74.87.5, 74.90.99, 47.24.20, 56.10.11, 56.10.41, 56.21.00, 63.99.00, 70.21.00, 70.22.09, 73.11.01, 74.90.99, 79.90.19, 82.99.99, 90.01.09, 93.29.9, 96.09.05, 96.09.09, 16.29.19, 31.01.20, 43.29.09, 43.99.09, 56.21, 56.29.20, 70.22, 74.10.9, 77.29.1, 77.29.9, 77.39.94, 77.39.99, 81.3, 82.30, 82.99.99, 90.02.01, 77.11, 55.20.51, 55.20.52, 56.10.12, 68.20.01, 68.32.00, 82.11.02, 82.30.00, 91.03.00, 94.99.20, 95.39.20, 96.09.05, 59.11, 59.12, 74.20.19, 74.20.20, 90.01.09, 74.90.99, 96.02.01, 96.02.02, 96.09.09, 47.71.10, 14.13.10, 18.12, 20.51.02, 10.82, 18.12.00, 23.41, 32.13.09, 32.99.9, 46.49.9, 46.19.01, 47.24.2, 47.59.20, 47.59.99, 47.78.34, 47.78.35, 47.78.36, 47.91.10, 74.10.29, 74.10.21, 74.90.99, 82.19 e 79.11 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ex 18.032.