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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.355. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.355.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore della moda)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71-commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72-commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell’e-commerce e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita online, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 18.06.