Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Riconoscimento dei parchi divertimento come imprese turistiche)
1. All'articolo 4, comma 1) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: balneari sono aggiunte le seguenti: e i parchi divertimento e parchi tematici.