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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.335. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.335.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:
   a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;
   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;
   c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico.

ident. 1.333.1.334.
ex 15.032.