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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.327. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.327.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Supercredit turismo)

  1. Al fine di sostenere il settore del turismo, per l'anno 2021, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico- alberghiere di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 100 per cento, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020, con le seguenti limitazioni:
   a) per strutture fino a fino a 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro;
   b) per strutture oltre le 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta di cui al primo periodo, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.
  3. I soggetti che sostengono, nel 2021, spese per gli interventi elencati al comma 1, possono optare, oltre all'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  4. Per l'attuazione del presente articolo, in aggiunta a quanto già stanziato ai sensi del comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per il 2021.
  5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.

ex 15.028.