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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.323. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.323.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1o marzo – 31 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1o marzo – 31 agosto 2019.

  3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1o marzo – 31 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1o marzo – 31 agosto 2019.»

  3-ter. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, dopo le parole: «euro 150.000» sono inserite le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.».
  3-quater. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole: «551000-Alberghi,» aggiungere le seguenti: «960420-Stabilimenti termali,».
   La rubrica dell'articolo 15 è quindi sostituita dalla seguente:
   « Sostegno al settore turistico e termale tramite i contratti di sviluppo e l'adeguamento del contributo a fondo perduto per le aziende termali».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ex 15.26.