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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.31. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.31.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

  1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 12 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 3.010.