Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)
1. All'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: «Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati», sono inserite le seguenti parole: «da Aziende o enti, comunque denominati, che gestiscono attività ed interventi di Edilizia Residenziale Pubblica».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.